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Sanzioni Amministrative

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Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Modifiche al sistema penale.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

Articoli 53 - 148

CAPO III - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.

Sezione I- Applicazione delle sanzioni sostitutive.

Art.53

Sostituzione di pene detentive brevi.

Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di un anno può sostituire tale pena con la semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre mesi può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente. La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 57 della presente legge e dall'articolo 135 del codice penale. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applicano altresì gli articoli 133-bis, secondo comma, e 133-ter del codice penale. Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i reati perseguibili d'ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono essere indicati i motivi che determinano la sostituzione. Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, quando per ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione.< br>
Art.54

Applicabilità delle pene sostitutive.

[La pena detentiva può essere sostituita con le pene indicate nell'articolo precedente quando si tratta di reati di competenza del pretore, anche se giudicati, per effetto della connessione, da un giudice superiore o commessi da persone minori degli anni diciotto].

Art.55

Semidetenzione.

La semidetenzione comporta in ogni caso l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli istituti o nelle sezioni indicati nel secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (31), e situati nel comune di residenza del condannato o in un comune vicino. La determinazione delle ore e l'indicazione dell'istituto sono effettuate in relazione alle comprovate esigenze di lavoro o di studio del condannato. La semidetenzione comporta altresì:



il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;



la sospensione della patente di guida;

il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;

l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza emessa a norma dell'articolo 62 e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64.

Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel primo comma, il condannato è sottoposto alle norme della L. 26 luglio 1975, n. 354, e D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, in quanto applicabili.

Art.56

Libertà controllata.

La libertà controllata comporta in ogni caso:

il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute;

l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;

il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

la sospensione della patente di guida;

il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;

l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza emessa a norma dell'articolo 62 e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64.

Nei confronti del condannato il magistrato di sorveglianza può disporre che i centri di servizio sociale previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, svolgano gli interventi idonei al suo reinserimento sociale.

Art.57

Effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio.

Per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita. La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva. Per la determinazione della durata della pena sostitutiva anche nei casi in cui è concessa la sospensione condizionale della pena, e per qualsiasi altro effetto giuridico, un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semidetenzione o a due giorni di libertà controllata.

Art.58

Potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva.

Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato. Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Deve in ogni caso specificamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di pena erogata.

Art.59

Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva.

La pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente.

La pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, non può essere sostituita:

nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole;

nei confronti di coloro ai quali la pena detentiva sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma del primo comma dell'articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semilibertà;

nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575.

Art.60

Esclusioni oggettive.

Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:

318 (corruzione per un atto d'ufficio);

319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);

321 (pene per il corruttore);

322 (istigazione alla corruzione);

355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

371 (falso giuramento della parte);

372 (falsa testimonianza);

373 (falsa perizia o interpretazione);

385 (evasione);

391, primo comma (procurata inosservanza dolosa di misure di sicurezza detentive);

443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

444 (commercio di sostanze alimentari nocive);

445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

452 (delitti colposi contro la salute pubblica);

501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);

501-bis (manovre speculative su merci);

590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2, o dal secondo comma dell'articolo 583 del codice penale;

644 (usura).

Le pene sostitutive non si applicano, altresì, ai reati previsti dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 , (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento). Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene del lavoro, nonché dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica e in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per detti reati la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria.

Art.61

Condanna alla pena sostitutiva.

Il giudice, nel dispositivo della sentenza di condanna o del decreto penale, deve indicare la specie e la durata della pena detentiva sostitutiva con la semidetenzione, la libertà controllata o la pena pecuniaria.

Art.62

Determinazione delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata.

Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza di condanna alla semidetenzione o alla libertà controllata al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, che determina le modalità di esecuzione della pena avvalendosi dei criteri indicati negli articoli 55 e 56 e osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. Quando il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce indispensabile requisito, il magistrato di sorveglianza può disciplinare la sospensione in modo da non ostacolare il lavoro del condannato. L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione della pena è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, che procede a norma dell'articolo 63. Nel caso di semidetenzione, l'ordinanza è trasmessa altresì al direttore, dell'istituto penitenziario cui il condannato è stato assegnato.

Art.63

Esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata.

Appena ricevuta l'ordinanza prevista nel penultimo comma dell'articolo precedente, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi, a decorrere dal giorno successivo, alle prescrizioni in essa contenute. Provvede altresì al ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi, della patente di guida e del passaporto ed alla apposizione sui documenti equipollenti dell'annotazione "documento non valido per l'espatrio", limitatamente alla durata della pena. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, sulla patente di guida, o su un foglio aggiunto che deve costituirne parte integrante, sono annotate le modalità di utilizzazione stabilite dal magistrato di sorveglianza. Cessata l'esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del primo comma sono restituite a cura dello stesso organo di polizia; vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai sensi dei commi precedenti. Di tutti gli adempimenti espletati è redatto processo verbale ed è data notizia al questore e agli altri uffici interessati, nonché al direttore dell'istituto o della sezione presso cui si trova il condannato alla semidetenzione. Se il condannato è detenuto o internato, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato: la pena inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione. Quando la località designata per l'esecuzione della pena è diversa da quella in cui il condannato si trova, il termine per l'inizio dell'esecuzione è prolungato dei giorni necessari per il viaggio, secondo i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 183 del codice di procedura penale.

Art.64

Modifica delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata.

Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo 62 possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta necessità, osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. La richiesta di modifica delle prescrizioni non sospende l'esecuzione della pena; tuttavia le prescrizioni, in caso di assoluta urgenza, possono essere modificate con provvedimento provvisorio revocabile in qualsiasi fase del procedimento. L'ordinanza che conclude il procedimento è immediatamente trasmessa all'organo di polizia o al direttore dell'istituto o della sezione competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni. Agli stessi organi sono trasmessi immediatamente i provvedimenti provvisori emanati ai sensi del comma precedente. Non possono essere modificate le prestazioni di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo 55 e 3, 5 e 6 dell'articolo 56.

Art.65

Controllo sull'adempimento delle prescrizioni imposte con la sentenza di condanna.

L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta la semidetenzione o la libertà controllata o, in mancanza di questo, il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente verifica periodicamente che il condannato adempia alle prescrizioni impostegli e tiene un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato sottoposto a controllo. Nel fascicolo individuale sono custoditi l'estratto della sentenza di condanna, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza con le eventuali successive modifiche delle modalità di esecuzione, copia della corrispondenza con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità, una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione della pena. Si applicano al condannato alla semidetenzione le norme di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431. Il controllo sull'osservanza dell'obbligo prescritto dal primo comma dell'articolo 55 viene effettuato dal direttore dell'istituto o della sezione ivi indicata.

Art.66

Inosservanza delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione e alla libertà controllata.

Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla libertà controllata, la restante parte della pena si converte nella pena detentiva sostitutiva. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o il direttore dell'istituto o della sezione a cui il condannato è assegnato devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 62, di ogni violazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli. Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale, compiuti, ove occorra, sommari accertamenti, qualora ritenga doversi procedere alla conversione prevista dal primo comma, provvede con ordinanza, osservate le norme contenute nel capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'ordinanza è trasmessa al pubblico ministero competente, il quale provvede mediante ordine di carcerazione.

Art.67

Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione.

L'affidamento in prova al servizio sociale e l'ammissione al regime di semilibertà sono esclusi per il condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi del primo comma dell'articolo precedente.

Art.68

Sospensione dell'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata.

L'esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; essa è altresì sospesa in caso di arresto in flagranza ai sensi degli articoli 235 e 236 del codice di procedura penale, di fermo o di cattura del condannato o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza. L'ingiunzione effettuata dall'organo di polizia ai sensi del primo comma dell'articolo 63 nei confronti dell'imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione di pene detentive o di misure di sicurezza detentive né il corso della carcerazione preventiva né l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza. Nei casi previsti dal primo comma il magistrato di sorveglianza determina la durata residua della pena sostitutiva e trasmette il provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; questi informa anticipatamente l'organo di polizia della data in cui riprenderà l'esecuzione della pena sostitutiva. La semidetenzione o la libertà controllata riprendono a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva; si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 63.

Art.69

Sospensione disposta a favore del condannato.

Per motivi di particolare rilievo, attinenti al lavoro, allo studio o alla famiglia, possono essere concesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sospensioni della semidetenzione e della libertà controllata per la durata strettamente necessaria e comunque per non più di sette giorni per ciascun mese di pena. Nel periodo della sospensione può essere imposto l'obbligo previsto dal secondo comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale. Se il condannat1o viola le prescrizioni o non si presenta all'ufficio di polizia indicato nell'articolo 65 nelle dodici ore successive alla scadenza del periodo di sospensione, la pena sostitutiva si converte in quella sostituita, a norma dell'articolo 66. Nei casi previsti dai numeri 2 e 3 del primo comma dell'articolo 147 del codice penale, quando l'esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata è già iniziata, la sospensione può essere ordinata dal magistrato di soveglianza che ha determinato le modalità di esecuzione della pena. Negli altri casi si applicano le disposizioni dell'articolo 589 del codice di procedura penale.

Art.70

Esecuzione di pene concorrenti.

Quando contro la stessa persona sono state pronunziate, per più reati, una o più sentenze di condanna alla pena della semidetenzione o della libertà controllata, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice civile e dell'articolo 582 del codice di procedura penale. Tuttavia, se la pena detentiva sostituita con la libertà controllata, eccede complessivamente la durata di sei mesi, si applica la semidetenzione per la parte che eccede tale limite e fino a un anno. Oltre questo limite si applica per intero la pena detentiva sostituita. Le pene della semidetenzione e della libertà controllata sono sempre eseguite, nell'ordine, dopo le pene detentive; la libertà controllata è eseguita dopo la semidetenzione.

Art.71

Esecuzione delle pene pecuniarie.

Alle pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive si applicano le disposizioni dell'articolo 586 del codice di procedura penale.

Art.72

Revoca della pena sostitutiva.

Se sopravviene una delle condanne previste nell'articolo 59, commi primo e secondo, lettera a), ovvero la condanna a pena detentiva per un fatto commesso successivamente alla sostituzione della pena, questa viene revocata per la parte non ancora eseguita e convertita a norma dell'articolo 66. A tali fini, il cancelliere del giudice dell'esecuzione informa senza indugio il giudice di sorveglianza competente.

Art.73

Iscrizioni nel casellario giudiziale.

Nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale i decreti e le sentenze di condanna alle pene sostitutive sono iscritti nel casellario giudiziale, anche con l'indicazione della pena sostitutiva. Nel casellario giudiziale sono altresì iscritte le ordinanze previste dall'articolo 66, ultimo comma, e dall'articolo 108, ultimo comma.

Art.74
Iscrizione nel casellario giudiziale.

Art.75

Disposizioni relative ai minorenni.

Le disposizioni contenute nell'articolo 56 non si applicano al condannato il quale, al momento della trasmissione dell'estratto della sentenza di condanna prevista nell'articolo 62, non abbia compiuto gli anni diciotto. In tal caso la libertà controllata è eseguita con le modalità stabilite dai commi dal quarto al decimo dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e le funzioni attribuite agli organi di polizia dagli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 68 e 69 sono svolte dall'ufficio di servizio sociale per minorenni.

Art.76

Norma transitoria.

Le norme previste da questo Capo si applicano anche ai procedimenti penali pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge. La Corte di cassazione decide ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 538 del codice di procedura penale.



Sezione II- Applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato. Art.77

Ambito e modalità d'applicazione.

[Nel corso dell'istruzione e fino a quando non sono compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, il giudice, quando ritiene, in seguito all'esame degli atti e agli accertamenti eventualmente disposti, che sussistono elementi per applicare per il reato per cui procede la sanzione sostitutiva della libertà controllata o della pena pecuniaria può disporre con sentenza, su richiesta dell'imputato e con il parere favorevole del pubblico ministero, l'applicazione della sanzione sostitutiva, con esclusione di ogni pena accessoria e misura di sicurezza, ad eccezione della confisca nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. In tal caso, con la stessa sentenza, dichiara estinto il reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato. Nella determinazione e nell'applicazione della sanzione sostitutiva si osservano le disposizioni della Sezione I di questo Capo. La sentenza produce i soli effetti espressamente previsti nella presente Sezione. Contro la sentenza è ammesso soltanto ricorso per cassazione].

Art.78

Competenza.

[Sulla richiesta formulata dall'imputato prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, della richiesta di citazione a giudizio o dell'ordinanza di rinvio a giudizio, provvede il pretore per i procedimenti dinanzi a lui pendenti ed il giudice istruttore negli altri casi; il parere del pubblico ministero è espresso dal procuratore della Repubblica. Se la richiesta è formulata in un momento successivo, provvede il giudice del dibattimento ed il parere è espresso dal pubblico ministero di udienza].

Art.79

Applicazione nell'ulteriore corso del procedimento.

[Il giudice può procedere ai sensi dell'articolo 77 in ogni stato e grado del procedimento, quando l'imputato ha formulato la richiesta di cui allo stesso articolo nel termine ivi previsto].

Art.80

Esclusioni soggettive.

[Il provvedimento di cui all'articolo 77 non può essere emesso nei confronti di chi in precedenza ne ha già beneficiato o nei confronti di chi ha riportato condanna a pena detentiva].

Art.81

Iscrizione nel casellario giudiziale.

La sentenza, pronunciata a norma dell'articolo 77 è iscritta nel casellario giudiziale per i soli effetti di cui all'articolo precedente.

Art.82

Esecuzione delle sanzioni sostitutive.

Per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive si applicano le disposizioni della Sezione I di questo Capo. Art.83

Violazione degli obblighi.

Colui il quale viola, in tutto o in parte, gli obblighi impostigli con la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 77 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna la pena non può essere sostituita a norma di questo Capo.

Art.84

Comunicazione all'imputato.

Quando per il reato per il quale si procede è ammessa l'oblazione o può trovare applicazione la disposizione prevista dall'articolo 77 ne va fatta menzione nella comunicazione giudiziaria.

Art.85

Entrata in vigore.

Le disposizioni contenute nella presente Sezione si applicano anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge. CAPO IV- Estensione della perseguibilità a querela.

Art.86.

Nuovo testo degli articoli 334 e 335 del codice penale.

Art.87

Sottrazione, distruzione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento, sequestro giudiziario o conservativo.

Art.88

Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento o sequestro giudiziario o conservativo.

Art.89

Casi di perseguibilità a querela. - (42).

Art.90
Modifica dell'articolo 570 del codice penale in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Art.91
Modifica dell'articolo 582 del codice penale in materia di lesione personale.

Art.92

Modifica dell'articolo 590 del codice penale in materia di lesioni personali colpose.

Art.93
Modifica dell'articolo 627 del codice penale in materia di sottrazione di cose comuni.

Art.94.
Usurpazione.

Art.95.
Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi.

Art.96
Modifica dell'articolo 636 del codice penale in materia di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo.

Art.97
Casi di esclusione della perseguibilità a querela.

Art.98
Modifica dell'articolo 640 del codice penale in materia di truffa.

Art.99
Norma transitoria.

Per i reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni precedenti, commessi prima del giorno dell'entrata in vigore della presente legge, il termine per presentare la querela decorre dal giorno suddetto, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato. Se è pendente il procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

CAPO V- Disposizioni in materia di pene pecuniarie.

Art.100
Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria - Pagamento rateale della multa o della ammenda.

Art.101
Nuovo testo degli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 136 del codice penale.

Art.102
Conversione di pene pecuniarie.

Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi.

Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione, la stessa può essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo. Il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata e cinquantamila lire, o frazione di cinquantamila lire, per un giorno di lavoro sostitutivo. Il condannato può sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della libertà controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato.

Art.103
Limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecuniarie.

Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite per insolvibilità del condannato la durata complessiva della libertà controllata non può superare un anno e sei mesi, se la pena convertita è quella della multa, e nove mesi se la pena convertita è quella dell'ammenda. La durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare in ogni caso i sessanta giorni.

Art.104
Nuovo testo degli articoli 163, 175 e 237 del codice penale.

Art.105
Lavoro sostitutivo.

Il lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di un'attività non retribuita, a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero di grazia e giustizia, che può delegare il magistrato di sorveglianza. Tale attività si svolge nell'ambito della provincia in cui il condannato ha la residenza, per una giornata lavorativa per settimana, salvo che il condannato chieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza settimanale.

Art.106
Esecuzione di pene pecuniarie.

Art.107
Determinazione delle modalità di esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda.

Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette copia del provvedimento di conversione della pena pecuniaria al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato. Il magistrato di sorveglianza, sentito il condannato stesso, dispone l'applicazione della libertà controllata o lo ammette al lavoro sostitutivo; determina altresì le modalità di esecuzione della libertà controllata a norma dell'articolo 62. Il magistrato di sorveglianza determina le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo e ne fissa il termine iniziale, sentito ove occorra il servizio sociale, tenuto conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato ed osservando le disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo è immediatamente trasmessa all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente. Si applicano al lavoro sostitutivo le disposizioni degli articoli 64, 65, 68 e 69.

Art.108
Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o della ammenda.

Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata, ivi comprese quelle inerenti al lavoro sostitutivo, conseguenti alla conversione di pene pecuniarie, la parte di libertà controllata o di lavoro sostitutivo non ancora eseguita si converte in un uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta. In tal caso non si applica il disposto dell'articolo 67. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 107 di ogni violazione da parte del condannato delle prescrizioni impostegli.

Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale, compiuti ove occorra sommari accertamenti, provvede con ordinanza alla conversione prevista dal primo comma, osservate le disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'ordinanza di conversione è trasmessa al pubblico ministero competente, il quale provvede mediante ordine di carcerazione.

Art.109
Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie.

Art.110
Abrogazione della norma.

E' abrogato l'articolo 49 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Art.111
Disposizioni transitorie

Le norme sulla conversione delle pene pecuniarie si applicano ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge. In deroga a quanto disposto dall'articolo 172 del codice penale, la pena della multa inflitta, anche congiuntamente a quella della reclusione, per reati commessi prima della entrata in vigore della presente legge, si estingue col decorso del termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; tuttavia, se la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la pena della multa si estingue col decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Art.112
Perdono giudiziale.

Art.113
Aumento delle pene pecuniarie.

Le pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, nonché le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni previste dal codice di procedura penale, aumentate per effetto della legge 12 luglio 1961, n. 603, sono moltiplicate per cinque. Sono altresì moltiplicate per cinque le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 21 ottobre 1947 e prima della legge 12 luglio 1961, n. 603. Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo la legge 12 luglio 1961, n. 603, e fino al 31 dicembre 1970 sono moltiplicate per tre. Quelle comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 31 dicembre 1970 e fino al 31 dicembre 1975, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate per due. Quando, tenuto conto degli aumenti previsti nei commi precedenti, la legge stabilisce la pena dell'ammenda inferiore nel minimo a lire quattromila o nel massimo a lire diecimila, i limiti edittali sono elevati rispettivamente a lire diecimila e a lire venticinquemila.

Art.114
Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali. Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo a lire quattromila o nel massimo a lire diecimila sono elevate, rispettivamente, a lire quattromila e a lire diecimila. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie.

Art.115
Pene proporzionali.

Le disposizioni degli articoli 113 e 114 non si applicano alle pene e sanzioni amministrative pecuniarie quando l'ammontare delle stesse o della pena base che viene assunta per la loro determinazione non è fissato direttamente dalla legge ma è diversamente stabilito.

Art.116
Nuovo testo degli articoli 196 e 197 del codice penale.

Art.117
Persona civilmente obbligata per l'ammenda e per la multa.

Tutte le disposizioni processuali relative alla persona civilmente obbligata per l'ammenda si intendono riferite anche alla persona civilmente obbligata per la multa.



CAPO VI- Disposizioni in materia di pene accessorie, prescrizione, oblazione, sospensione condizionale della pena e confisca.

Art.118
Modifiche dell'articolo 19 del codice penale, in materia di pene accessorie - Specie.

Art.119
Modifiche dell'articolo 32 del codice penale in materia di interdizione legale.

Art.120
Nuove norme in materia di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Art.121
Modifica dell'articolo 33 del codice penale in materia di condanna per delitto colposo.

Art.122
Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dal suo esercizio.

Art.123
Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Art.124
Applicazione provvisoria di pene accessorie.

Art.125
Modifica dell'articolo 157 del codice penale in materia di prescrizione e tempo necessario a prescrivere.

Art.126
Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative.

Art.127
Applicazione di norme.

Le disposizioni dell'articolo 162-bis del codice penale si applicano anche ai reati indicati nelle lettere f), h), i), n) del primo comma dell'articolo 34.

Art.128
Obblighi del condannato.

Art.129
Inosservanza di pene accessorie.

Art.130
Modifiche dell'articolo 200 del codice di procedura penale in materia di impugnazione di ordinanze emesse in giudizio.

Art.131
Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza.

Art.132
Modificazioni dell'articolo 400 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti per l'applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza.

Art.133
Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza.

Art.134
Appello contro sentenze del pretore.

Art.135
Appello contro sentenze del tribunale e della corte d'assise.

Art.136
Modifiche dell'articolo 522 del codice di procedura penale in materia di questioni di nullità.

Art.137
Modifiche dell'articolo 604 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti da iscrivere nel casellario.

Art.138
Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Art.139
Modifica dell'articolo 116 delle norme sugli assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia

Art.140
Disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia

Art.141
Ulteriori disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli, e di Sicilia.

Art.142
Modifiche nel testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

Art.143
Disposizioni aggiuntive alla legge sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.

Art.144
Modifica alla legge recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Art.145
Norma aggiuntiva alla legge recante disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.

Art.146
Norma di coordinamento.

Ogni qualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorre l'espressione "patria potestà" la medesima è sostituita dalla espressione "potestà dei genitori".

Art.147
Modifica dell'articolo 2638 del codice civile in materia di accettazione di retribuzione non dovuta da parte di amministratore giudiziario o commissario governativo.

Art.148
Disposizioni abrogative e di coordinamento.

L'articolo 2641 del codice civile è abrogato. Quando nelle leggi speciali è richiamato l'articolo 2641 del codice civile tale richiamo si intende operato all'articolo 32-bis del codice penale.

Comma così modificato dall'Art.5,o D.L. 14 giugno 1993, n. 187, riportato alla voce CARCERI E CASE DI RIEDUCAZIONE.

La Corte costituzionale, con sentenza 15-29 giugno 1995, n. 284 (Gazz. Uff. 5 luglio 1995, n.28 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente Art.53 nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, secondo i princìpi di cui in motivazione.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla legittimità del presente articolo, con ordinanza 12-20 luglio 1995, n. 338 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale), con ordinanza 18-18 ottobre 1995, n. 442 (Gazz. Uff. 25 ottobre 1995, n. 44, Serie speciale) e con ordinanza 11-18 gennaio 1996, n. 10 (Gazz. Uff. 24 gennaio 1996, n. 4, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione in quanto la norma impugnata è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 284 del 1985.







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