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Mediazione

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MEDIAZIONE OBBLIGATORIA




Si rammenta che a partire dal 20.03.2011 il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità delle azioni giudiziarie aventi ad oggetto le seguenti materie:

diritti reali
divisioni
successioni ereditarie
patti di famiglia
locazione
comodato
affitto di aziende
risarcimento del danno da responsabilità medica
risarcimento del danno da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
contratti assicurativi
bancari
finanziari

Dal 20.03.2012 in tale elenco saranno incluse anche le controversie in tema di:
risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti
condominio

In ogni caso, si rappresenta che tutte le altre materie (fatta eccezione per i diritti indisponibili) possono essere sottoposte ad un mediatore per una risoluzione alternativa della controversia che comporta inevitavili vantaggi in tema di costi, celerità e di salvaguardia di rapporti commerciali, familiari o di semplice amicizia.

Per quanto non sia obbligatoria l'assistenza legale nel corso del procedimento di mediazione, appare quantomai opportuna al fine di ponderare la soluzione migliore da adottare per la risoluzione dei conflitti.


Via Adriana n. 29, 84012 Angri (SALERNO) | g.pauciulo@studio2p.it

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